Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti, depositi e rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, individuati con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti, depositi e rapporti.